Bollette, nasce il servizio unico
Alzi la mano chi non si è mai trovato alle prese con qualche problema collegato alle bollette di luce, gas e acqua.
Pochi sanno, però, che l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha istituito un servizio ad hoc per risolvere le controversie con gli operatori in modo semplice e veloce.
Si chiama servizio conciliazione
è gestito dall’Acquirente Unico per conto dell’Authority e si svolge on line.
In sostanza, consiste nell’intervento di un conciliatore appositamente formato in materia di energia che aiuta le parti a trovare un’intesa senza dover ricorrere alla giustizia ordinaria. Ecco come funziona.
Quando si può attivare il servizio
Il servizio di conciliazione può essere attivato quando il problema non ha trovato soluzione mediante la presentazione di un reclamo.
La procedura prevede un confronto tra il cliente finale e l’esercente, o tra loro rappresentanti, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi.
L’accordo
Raggiunto a conclusione di una procedura conciliativa, una volta formalizzato, ha valore legale e vincola entrambe le parti al suo rispetto.
È possibile conciliare su tutto a eccezione delle controversie relative ai soli profili tributari e fiscali, a quelle oggetto di procedure di Smart Help (a meno che non si richieda il risarcimento del danno).
I casi in cui il ricorso alla procedura è obbligatorio
Per i clienti del servizio elettrico o gas, lo strumento della conciliazione è cruciale: non è infatti possibile oggi rivolgersi al giudice ordinario se prima non è stato svolto un tentativo di risolvere la controversia con l’operatore attraverso il servizio istituito dall’Autorità.
Per gli utenti del servizio idrico integrato, il tentativo di conciliazione è invece una scelta volontaria e non un passaggio necessario per agire poi in giudizio.
Va detto che, in alternativa al servizio dell’Autorità, è possibile svolgere il tentativo di conciliazione presso gli organismi iscritti nell’elenco Adr dell’Arera (per i clienti domestici) o presso le Camere di Commercio.
I tempi per far partire la procedura
La domanda di conciliazione può essere inoltrata al servizio gestito dall’Acquirente Unico dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o quando siano trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
È anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione deciso in giudizio.
Non si può invece presentare domanda quando, per la stessa controversia, sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione.
Come si inoltra la domanda di concilazione
Il cliente finale (domestico o non domestico) attiva la procedura registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.
Se non risultano allegati tutti i documenti, la segreteria del servizio conciliazione comunica al cliente finale di integrare la propria domanda entro 7 giorni.
Se il cliente non provvede all’integrazione entro la scadenza, non sarà possibile attivare il servizio.
Nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, il cliente finale domestico, che agisce in prima persona, può presentare la domanda in modalità offline, mediante fax o posta.
Chi deve partecipare alla procedura
Il cliente finale può partecipare direttamente o delegare qualcuno, mediante una delega a trattare e a chiudere la controversia relativa a un contratto di fornitura.
Anche il Gse (il Gestore dei servizi energetici) è tenuto a partecipare.
Il venditore, poi, può chiedere che venga chiamato in conciliazione il distributore se la controversia riguarda dati tecnici o comunque quando può essere trattata efficacemente solo con il distributore presente (che, a questo punto, è obbligato a partecipare).
Quando si svolge il primo incontro valido
Il primo incontro davanti al servizio si deve svolgere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura alle parti.
Ciascuna parte e il distributore quale ausilio tecnico possono chiedere un solo rinvio dell’incontro.
Il cliente può decidere di ritirarsi in qualsiasi momento inviando tempestiva comunicazione al servizio.
La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari dalla presentazione della domanda.
Si può disporre una proroga di 30 giorni al massimo, anche su richiesta del conciliatore nei casi di controversia complessa o su richiesta congiunta e motivata delle parti.
Come può concludersi la procedura
Se le parti trovano un accordo, sottoscrivono un verbale che ha valore di titolo esecutivo: può essere cioè fatto valere dalle parti davanti al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Anche il distributore convocato quale ausilio tecnico, in accordo con la parte attivante, può sottoscrivere l’accordo assumendo specifici obblighi.
Nel caso in cui invece non si raggiunga un accordo o quando l’operatore non partecipi anche se obbligato, il conciliatore redige un verbale.
In questi casi, il tentativo di conciliazione si considera esperito e il cliente potrà rivolgersi eventualmente al giudice. Se il cliente non si presenta all’incontro, la domanda è archiviata e il tentativo non si considera svolto.