Siamo al primo giorno di scuola in molte Regioni d'Italia e per i precari storici è un tuffo nel vuoto. Quest'anno lo è più che mai. Ci si trova a fare i conti con un sistema scolastico che si fatica a comprendere ed in cui i precari storici non sono stati tutelati, né dal Ministro dell'Istruzione, né dal Governo, né dai Sindacati. Parliamo, nello specifico, della categoria dei Diplomati Magistrale, che anno dopo anno, vengono messi sempre più all’ angolo, senza possibilità di riscatto.

Le incertezze

Si è sempre più convinti che tutta la classe politica, voglia cancellarne ogni traccia dallo scenario scolastico. Quella classe politica che è cresciuta con l’insegnamento di docenti appartenenti a tale categoria. Si è studiato nella convinzione che il Diploma, avrebbe consentito di insegnare a pieno Titolo, in quanto abilitante per Legge. Già! Per Legge… e sì, perché era abilitante all’insegnamento, fino all’istituzione dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria. VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE Il Diploma Magistrale è per legge Titolo intrinsecamente abilitante e lo è stato sin dall'origine quando furono istituiti i corsi di Diploma Magistrale in base al R.D. 1054/23, art. 71, co. 5. Tale carattere, secondo acclarata normativa, è stato più volte ribadito e la sua validità è stata confermata "in via permanente" a partire dal D.I. 10 marzo 1997 ed ulteriormente confermata da Circolari ministeriali (C.M. 434 del 15/07/97, C.M. 439 del 02/11/1998, prot. n. 39732/BL), dal DPR 323/98, art. 15, co. 7, ecc. Nello stesso C.C.N.L. relativo all'a.s. 2012/2013 alla nota 1 a piè di pagina 5 si legge: "Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001- 02, ai sensi del D.M. 10/03/1997”. Il valore abilitante del Titolo, conseguito entro i limiti temporali previsti, è pertanto intrinseco al Titolo stesso e non subordinato al superamento di altre prove, esami o concorsi. Per questi ultimi occorre ricordare che essi hanno rappresentato sino all'anno 1999 unicamente la modalità di reclutamento del personale della scuola, come stabilito dal D. lgs 297/94, prima che la stessa amministrazione vi rinunciasse.

Tra bugie e verità scomode

La cosiddetta idoneità conseguita a seguito di vincita di concorso non ha mai avuto funzione abilitante, né lo ha avuto l'attivazione con D.M. 85/05 di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità che, come precisa l'art. 1, co. 2, lett. b, consentivano solo "l'acquisizione dell'idoneità". Tale idoneità consentiva unicamente il diritto di accedere al ruolo attraverso l'inserimento e lo scorrimento di specifica graduatoria di merito. Da quel momento si è stabilito che “Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi degli artt. 194 e 197 del TU. n. 297/94, ha valore abilitante ai fini dell’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.” L'interpretazione arbitraria del MIUR. Anche in questo caso, però, il riconoscimento da parte del MIUR arriva con il D.M. n. 353 del 22/5/14, ma soltanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto (ossia nelle graduatorie utilizzate per le supplenze) e non per l’inserimento in GaE (Graduatorie ad esaurimento), valevoli oltre che per le supplenze, anche per l’inserimento in “ruolo”. Infatti, lo stesso Ministero dell’Istruzione, con il precedente decreto n. 235 dell’1/4/2014 (recante l’aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17), aveva precluso ai D.M. di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Il Consiglio di Stato sul Diploma Magistrale e l'abilitazione all'insegnamento

Successivamente, il Consiglio di Stato si è pronunciato più volte ribadendo l’illegittimità del provvedimento del MIUR del 2014, considerando del tutto abilitante all’insegnamento il Diploma Magistrale. La posizione, anche se consolidata del VI Consiglio di Stato, per far fronte anche al precariato, viene del tutto smontata dall’Adunanza Plenaria. Numerosi gli insegnanti che hanno fatto ricorsi su ricorsi attraverso Sindacati e Studi legali, così come tutti quei D.M. che attendevano di ricevere giustizia.

Adunanza Plenaria

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2017, ha rigettato l’appello dei diplomati magistrale. La sentenza dell’Adunanza Plenaria, al punto 25, sostiene addirittura che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 non sarebbe abilitante in quanto l’art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, laddove sancisce che: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale … conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”, andrebbe interpretato “nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni.” La Legge non è uguale per tutti. Non si capisce per quale astruso motivo, seppur scritto nero su bianco, si sia voluto interpretare ad ogni costo in modo fuorviante. Cosa cambia? Tutto! Un D.M. ha, secondo la regolamentazione dei diplomi conseguiti entro il 2001/2002, diritto di insegnare senza dover sostenere alcun esame o Concorso abilitante, perché, di per sé il Diploma già è abilitante all’insegnamento e non a sostenere Concorsi che abilitino ulteriormente ad insegnare, qualcuno che è già abilitato.

Graduatorie Provinciali per le supplenze e Graduatorie di Istituto per la scuola.

I maestri con Diploma Magistrale, oramai delegati a tappabuchi, si ritrovano quest'anno con un ulteriore disagio. Allo stato attuale della regolamentazione per gli inserimenti nelle graduatorie su dette, docenti diplomati con anni di servizio alle spalle, tra i punteggi attribuiti al Diploma e quello della votazione per il conseguimento dello stesso, si trovano superati in graduatoria da docenti laureati, che non hanno mai svolto alcun servizio e si affacciano adesso al mondo della scuola. Basti confrontare il punteggio attribuito al Diploma Magistrale, equivalente a 6 punti, con quello dei laureati in Scienze della formazione primaria, pari a 60 punti per la Laurea quadriennale e 72 per quella quinquennale. Un docente con Diploma Magistrale, per equiparare il punteggio della Laurea, ha già alle spalle almeno 5 anni interi di insegnamento.

Il destino dei diplomati Magistrale

Il che, però, fa anche presupporre che, con queste valutazioni, i diplomati Magistrale sono destinati ad essere cancellati consapevolmente dallo scenario scolastico con il beneplacito di tutti gli esponenti politici, che hanno consentito al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina (e ai suoi predecessori) tutto ciò. Lo stesso Ministro che, da sindacalista Anief, prometteva in ogni dove, che si sarebbe battuta per tutelarne i diritti. E lo stesso che milita nei 5 stelle, che al fianco dell'Anief sosteneva i diplomati Magistrale. Lo stesso Ministro che puntava alla stabilizzazione dei precari storici.

Promesse mancate

La stessa Lucia Azzolina che da Onorevole ribadiva in ogni dove che, si puntava alla stabilizzazione dei precari storici. Inoltre lo stesso Movimento, che si batteva fortemente per i diritti calpestati dei Diplomati Magistrale, appena nel 2013, oggi lo rinnega, tanto da aver cancellato ogni traccia in rete dei video dello stesso Ministro Lucia Azzolina, in cui lei stessa si schierava al loro fianco. C'è da precisare che, ad oggi, tutte le fazioni politiche in fase pre-elettorale, hanno più volte millantato promesse a tutela dei diplomati magistrale, al fine di far valere i loro diritti sanciti per Legge.
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