Il D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, è stato il primo più ingente intervento volto a ricostruire il tessuto economico e sociale italiano, logorato dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus. Si tratta di misure che hanno previsto stanziamenti in favore di imprese, famiglie e lavoratori. In particolare, si è intervenuto in diversi modi per sostenere l'occupazione e per difendere il reddito e il lavoro, tra cui riconoscendo un premio ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che nel mese di marzo 2020 hanno continuato a lavorare.
Premio ai lavoratori dipendenti
Il premio ai lavoratori dipendenti riconosciuto dall'art. 63 del D.L. Cura Italia si sostanzia in un bonus di 100 euro netti in busta paga per coloro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il bonus viene erogato qualora i redditi da lavoro dipendente non abbiano superato, nell'anno precedente i 40mila euro. Tale premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il premio è attribuito dal datore di lavoro, in via automatica, ed erogato se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
L'importo del bonus
Come anticipato, l'importo del bonus è pari a 100 euro, ma la norma richiede che tale somma vada rapportata al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Sul punto si sono resi necessari i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che è intervenuta prima con la circolare n. 8/E e poi con l'ulteriore e successiva risoluzione n. 18/E/2020 (qui sotto allegata).
Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti emerge che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Criteri per il calcolo dei giorni
Ancora, ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, le Entrate hanno ritenuto che, in assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
Nel successivo intervento, hanno chiarito che in alternativa al predetto criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, possa essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore si ritiene dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Full time e part time
L'Agenzia, dunque, ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore dovrà dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante. Inoltre, stante la finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, nel rapporto di calcolo non dovranno considerarsi (né al numeratore né al denominatore) le giornate di ferie o di malattia, nonché quelle di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
Lavoratori licenziati e lavoratori in servizio esterno
Poiché l'importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede
Inoltre, l'Agenzia ritiene che il premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che abbiano prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working").
Il limite di 40mila euro
Quanto al limite reddituale di 40mila euro per beneficiare del premio, l'Agenzia ritiene che debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Fonte: Studio Cataldi Leggi anche Bonus 500 o 1000 euro per disoccupati, colf e badanti: la cifra raddoppia? Ecco tutto quello che c'è da sapere.  Seguici su Facebook 41esimoparallelo
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