Normativa Deontologica

ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3/8/1998)

Articolo1
Principi generali

1. Le presenti norme sonovolte a contemperare i diritti fondamentali della persona conil diritto dei cittadini all'informazione e con la libertàdi stampa.

2. In forza dell'art.21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolgesenza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenzialeper l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, laregistrazione, la conservazione e la diffusione di notizie sueventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni,costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuatenell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopipropri di tale attività, si differenziano nettamente perla loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di datipersonali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questiprincipi trovano fondamento le necessarie deroghe previste daiparagrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre l995e dalla legge n. 675/96.

Articolo 2
Banche-dati di uso redazionale e tuteladegli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista cheraccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1,comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propriaidentità, la propria professione e le finalità dellaraccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumitào renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa;evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività,il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementidell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.

2. Se i dati personalisono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le impreseeditoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci,almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogodove è possibile esercitare i diritti previsti dalla leggen. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra idati della gerenza il responsabile del trattamento al quale lepersone interessate possono rivolgersi per esercitare i dirittiprevisti dalla legge n. 675/96.

3. Gli archivi personalidei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professionee per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, aisensi dell'art. 2 della legge n.69/63 e dell'art. 13, comma 5della legge n. 675/96.

4. Il giornalista puòconservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimentodelle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3
Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilioe degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi dicura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme dilegge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4
Rettifica

1. Il giornalista correggesenza ritardo errori e inesattezza, anche in conformitàal dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5
Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere datipersonali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzionireligiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni acarattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchédati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale,il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fattidi interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione,evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessatiai fatti.

2. In relazione a datiriguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessatio attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvoil diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevolidi tutela.

Articolo 6
Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione dinotizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrastacon il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anchedettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalitàdel fatto o della relativa descrizione dei modi particolari incui è avvenuto, nonché della qualificazione deiprotagonisti.

2. La sfera privata dellepersone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettatase le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruoloo sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinionidel giornalista appartengono alla libertà di informazionenonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmentegarantita a tutti.

Articolo 7
Tutela del minore

1. Al fine di tutelarnela personalità, il giornalista non pubblica i nomi deiminori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolariin grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalitàdel minore si estende, tenuto conto della qualità dellanotizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamentereati.

3. Il diritto del minorealla riservatezza deve essere sempre considerato come primariorispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia,per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando ilimiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie oimmagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilitàdi valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivodel minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Cartadi Treviso».

Articolo 8
Tutela della dignità della persona

1. Salva l'essenzialitàdell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblicaimmagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronacalesive della dignità della persona, né si soffermasu dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza socialedella notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motividi interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia,il giornalista non riprende né produce immagini e fotodi persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possonoessere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciòsia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9
Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare ildiritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettareil diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione,opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10
Tutela della dignità delle personemalate

1. Il giornalista, nelfar riferimento allo stato di salute di una determinata persona,identificata o identificabile, ne rispetta la dignità,il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie neicasi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicaredati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione èammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialitàdell'informazione e sempre nel rispetto della dignitàdella persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanzasociale o pubblica.

Articolo 11
Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astienedalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinatapersona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione èammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialitàdell'informazione e nel rispetto della dignità della personase questa riveste una posizione di particolare rilevanza socialeo pubblica.

Articolo 12
Tutela del diritto di cronaca nei procedimentipenali

1. Al trattamento deidati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previstodall'art. 24 della legge n. 675/96.

2. Il trattamento di datipersonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686,commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penaleè ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondoi principi di cui all'art. 5.

Articolo 13
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme siapplicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticantie a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivitàpubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari,di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo aisoggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nelregistro.

Il presidente: Petrina

Roma 29 luglio 1998