La sospensione dell’obbligo del versamento dei contributi riguarda anche quelli dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 in presenza dei requisiti previsti dal decreto Liquidità. Lo precisa l’Inps in una nota, riferendosi alla scadenza della prima rata contribuzione sul minimale anno 2020.

Chi ha diritto alla sospensione

Hanno diritto alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i mesi di aprile e maggio, i commercianti e i professionisti che hanno aperto la propria attività dopo il 31 marzo 2019. Per tutti gli altri c’è il paletto dei ricavi e dei compensi, che non devono essere superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, e della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che deve essere di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dello stesso periodo del 2019. Per chi invece supera la soglia dei 50 milioni di euro, la sospensione è possibile solo se la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è di almeno il 50% rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019.
La nota Inps che riguarda la sospensione dei contributi
La nota Inps riporta che hanno diritto alla sospesione:
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta:
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. Fonte: Qui Finanza
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