Con il messaggio 19 maggio 2020, n. 2066 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la corretta gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), della modalità di pagamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e della gestione dei decreti Cigs emanati ai sensi del decreto Cura Italia.
Il documento, inoltre, soffermandosi sulle istruzioni operative passa a rassegna anche tutte le altre tipologie di decreti ministeriali previsti per la Cigs, dalla sospensione fino alla revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti. Con riferimento alla Cigo, sono richiamate le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.
Cassa integrazione ordinaria, quando è possibile la modifica delle modalità di pagamento
Secondo le regole ordinarie, stabilite dall’articolo 7 del Decreto legislativo numero 148 del 2015, il pagamento della prestazione d’integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio. Ma non è l’unica possibilità:
- in caso di difficoltà finanziarie, l’azienda che ha avuto accesso alla cassa integrazioni guadagni ordinaria può chiedere il pagamento diretto all’Inps dimostrando di averne i requisti e presentando la documentazione indicata nell’allegato 2 della circolare numero 197 del 2015;
- per la cassa integrazione con causale COVID-19 a cui si applicano le novità introdotte dal DL Cura Italia il pagamento diretto da parte dell’Inps può essere richiesto anche senza fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della Cigo, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.
Le istruzioni Inps su come procedere
Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive al rilascio dell’autorizzazione, si presentano due situazioni:
- qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa;
- diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territoriale sede deve chiudere l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione.
In questo caso è necessaria una nuova domanda dell’azienda, con riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto. La domanda deve essere corredata dalla documentazione utile ad attestare le difficoltà finanziarie dell’impresa, fanno eccezione anche in questo caso tutte le aziende che accedono alla cassa integrazione con
causale Covid 19.
In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Cassa integrazione guadagni straordinaria: modifica delle modalità di pagamento
Analoga modifica delle modalità di pagamento può avvenire anche in caso di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori.
Come riporta il messaggio Inps, tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell
’aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa.
In alternativa, il Ministero può decretare
l’annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi recuperata dalla stessa
tramite conguagli su Uniemens.
In entrambi i casi, l’operatore della Struttura territoriale competente riceve un avviso che segnala la presenza del decreto di modifica e l’autorizzazione originaria deve essere riparametrata.
Sul numero di decreto di modifica, inoltre, deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza dell’azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento. Fonte: Qui Finanza
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