Vendita e consumazion e di alcolici in Campania
Solo ai tavolini dei bar aperti fino all'una di notte e vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto doppo le 22. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con l'ordinanza numero 53 dallo scoppio della pandemia, tenta di arginare la movida che a Napoli e in quasi tutte le città della regione provoca assembramenti nel week end.
Mentre il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ventila la firma di una ordinanza per consentire l'apertura senza orario dei locali, De Luca, dispone "il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le 22 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici".
Vieta dalle 22 alle 6 del mattino "il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali".
A bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite "resta consentita la facolta' di apertura a partire dalle 5 del pomeriggio ed e' disposto l'obbligo di chiusura entro l'una, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle 22".
Niente limitazioni nell'orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie.(Agi)
Il Post di De Luca
?COVID-19, ORDINANZA IN MATERIA DI LOCALI PUBBLICI E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI
#CORONAVIRUS: ho firmato l'Ordinanza n.53 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito delle problematiche registrate nello scorso fine settimana e degli incontri avuti in settimana con le Camere di Commercio, è stato disposto quanto segue:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
c) per i bar, 'baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00.
Come da precedente ordinanza, non vi sono limitazioni nell'orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie.
Scarica l’ordinanza ?
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza
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