L'Inps chiarisce tutti i dubbi sui vari Bonus
L’Inps ha infatti emanato le circolari n. 66 e 67 che chiariscono le modalità di erogazione di tali contributi per il mese di aprile.
In particolare, la circolare n. 66 prevede per coloro che hanno percepito l’indennità del mese di marzo, in accoglimento della specifica domanda presentata attraverso i canali telematici dell’Istituto, l’erogazione automatica del medesimo contributo per il mese di aprile senza che sia necessario inoltrare una nuova richiesta. Vengono quindi superate le criticità che avevano caratterizzato la gestione delle istanze del mese di marzo, dove nella fase di avvio della procedura l’accesso al sito internet dell’Inps era risultato assai difficoltoso.
I soggetti interessati
Questo automatismo, quindi, opera per: collaboratori coordinati e continuativi e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti); lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali; operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019.
Per tali soggetti l’indennità del mese di aprile, ammontante a 500 euro per gli operai agricoli e a 600 euro per le altre categorie, verrà erogata con le medesime modalità di pagamento del mese di marzo.
Domande per marzo con termine al 3 giugno
Coloro che invece non hanno ancora presentato la domanda per ricevere
l’indennità di marzo potranno farlo entro il termine del 3 giugno. Tra questi sono compresi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, originariamente esclusi dall’indennità e ripescati, anche relativamente al mese di marzo, grazie alle modifiche apportate dal decreto Rilancio. La nota dell’Inps precisa che le domande precedentemente respinte a causa di tale incompatibilità saranno riesaminate e accolte d’ufficio dall’Istituto, con il conseguente riconoscimento dei relativi importi sia per il mese di marzo, sia per quello di aprile.
Considerato l’allargamento della platea dei beneficiari declinato dal decreto rilancio, dovranno presentare la domanda per il mese di aprile i lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 35mila euro nel 2019.
Le altre categorie di lavoratori
La circolare n. 67, invece, si occupa della altre categorie di lavoratori, coperte per il mese di marzo dal reddito di ultima istanza, nelle modalità stabilite dal Dm 10/2020, e per i mesi di aprile e di maggio dall’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 84 del decreto rilancio. Si tratta di: lavoratori stagionali degli altri settori; lavoratori intermittenti; lavoratori occasionali iscritti all’Inps; incaricati delle vendite a domicilio
La circolare precisa che per questi soggetti sarà sufficiente presentare un’unica domanda all’ente di previdenza per ricevere le indennità di marzo, aprile e maggio.(IlSole24Ore)
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