Reddito di Cittadinanza: c'è l'obbligo di trasferirsi fino a 250 km per lavorare, ecco perché
Reddito di Cittadinanza: c’è una novità passata in sordina che potrebbe rivoluzionare la politica attiva connessa alla misura. Nel dettaglio, per molti percettori del Reddito di Cittadinanza l’arco territoriale da cui prendere in considerazione le eventuali offerte congrue non è più di 100 chilometri, ma di 250.
In realtà, non si tratta di una novità, in quanto è scritto nel decreto 4/2019: tuttavia fino ad oggi questo aspetto della normativa non era stato preso in considerazione perché non c’erano percettori interessati, visto che quanto appena detto si applica solamente per quei nuclei familiari che hanno superato il 12° mese di fruizione del beneficio.
Ebbene, adesso sono diversi ad aver superato questo limite (visto che la maggior parte delle domande è stata presentata tra marzo e aprile) e per questi si applicano delle regole differenti riguardo alle offerte di lavoro congrue, in particolare rispetto alla distanza a cui queste fanno riferimento. E se prima a molti beneficiari già i 100 km potevano sembrare tanti, figuriamoci adesso che il limite - già per la prima offerta congrua - passa a 250 km.
Reddito di Cittadinanza: per alcuni l’offerta di lavoro può arrivare anche dai 250 km
Come noto, per i percettori del Reddito di Cittadinanza c’è l’obbligo di accettare almeno una delle tre offerte congrue che saranno presentate in corso di fruizione del beneficio, pena la decadenza dello stesso. Solitamente la prima offerta congrua può fare riferimento ad una distanza territoriale (si tiene conto della residenza e non del domicilio) di 100 km; la seconda da 250 km, mentre la terza può arrivare da tutta Italia. Ma attenzione, perché a seconda del periodo di fruizione del beneficio si applicano delle regole differenti riguardo alla distanza di riferimento per le offerte di lavoro congrue. Ad esempio, per quanto riguarda coloro che percepiscono il beneficio già da 12 mesi, si legge che (articolo 4, comma 8°):Decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta.