Sono scattati da ieri, 27 luglio 2020, i pagamenti del reddito di cittadinanza della mensilità di luglio. Da questo mese bisogna fare particolare attenzione, in quanto diventa operativa una delle disposizioni previste dal decreto 4 / 2019, ossia quella che prevede il taglio dell’importo erogato se lo stesso non viene speso per intero, e per la quale era atteso il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro. Decreto finalmente arrivato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2020.
Il nuovo decreto attuativo, sostanzialmente, rende efficace la norma che prevede la diminuzione dell’importo del reddito di cittadinanza erogato nel mese successivo a quello in cui il soggetto destinatario non lo spende per intero. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Reddito di Cittadinanza e i tagli da agosto
Il decreto attuativo pubblicato lo scorso 30 giugno in gazzetta ufficiale rende operativo uno dei provvedimenti dall’articolo 3, comma 15, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019, secondo il quale: “l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”.
Calcolo del taglio dell’importo
Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, ai sensi del comma 2 del decreto sopra citato, bisogna confrontare il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, con il valore del beneficio mensile erogato nello stesso mese.
Se ad esempio il saldo del reddito di cittadinanza al 31 luglio 2020 è di 700 euro e nello stesso mese viene erogata la somma di 500 euro, l’importo da sottrarre sarebbe di 200 euro. Visto che il taglio non può essere superiore al 20% del beneficio, nel mese di agosto, al soggetto verrà erogato un importo inferiore di 100 euro.
Reddito di Cittadinanza: trasferirsi oltre i 250 chilometri conviene, ecco perché
Quando si trova lavoro il Reddito di Cittadinanza si riduce o decade. Ciò dipende dal reddito percepito grazie al nuovo lavoro e dal possibile superamento delle soglie previste per beneficiare del sostegno.
Trovare un nuovo lavoro, quindi, potrebbe comportare la perdita del Reddito di Cittadinanza. Non è così, però, quando il nuovo impiego si trova oltre i 250 chilometri di distanza dalla propria residenza. Ricordiamo che per il RdC non si tiene conto del domicilio, bensì della residenza.
Nel dettaglio si legge che quando l’offerta accettata è collocata oltre i 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza per altri tre mesi. Questo a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute.
Questo significa, che anche con il nuovo impiego si continuerà a percepire il Reddito di Cittadinanza per altri tre mesi senza variazioni dell’importo; a questo si aggiunge lo stipendio, grazie al quale sarà più semplice farsi carico delle spese per il trasferimento.
Ma non è tutto, poiché l’incentivo è persino migliore per i nuclei con minorenni o con componenti con disabilità. Per questi, infatti, il Reddito di Cittadinanza continua ad essere erogato per altri 12 mesi nel caso di accettazione dell’offerta. Fonte: Money.it
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