L'ultima ordinanza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca non solo conferma il Dpcm nazionale del 3 dicembre della zona arancione, ma aggiunge ulteriori misure restrittive ai bar e agli altri esercizi di ristorazione. "Dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua". Ed ancora: "per tutto l’arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche". Queste ulteriori misure hanno gettato nello sconforto gestori e proprietari di bar, pub e ristoranti, impossibilitati a vendere la propria merce, ad eccezione del semplice bicchiere d'acqua.

C'è chi si ribella a De Luca

I comuni di Capri ed Anacapri dispongono, con due ordinanze, che da domani sull’isola si applichino le norme della fascia gialla e non quelle della zona arancione disposta oggi per la Campania dal governatore Vincenzo De Luca. Pertanto i ristoranti potranno aprire e svolgere servizio ai tavoli fino alle 18. I sindaci ritengono che la particolare condizione dell’isola e i controlli agli imbarchi garantiscano a sufficienza la sicurezza senza bisogno di ulteriori restrizioni, e intendono adeguarsi alle disposizioni del ministero della Salute (che prevederebbe da domani per la Campania la zona gialla) invece che a quelle della Regione.

La nuova ordinanza

Con l’ordinanza numero 98, la Regione applica tutte le restrizioni della zona arancione alla Campania, che secondo il governo da domani sarebbe dovuta diventare zona gialla. L’ordinanza inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per tutta la giornata. L’ordinanza conferma quindi tutti i punti del dpcm del 3 dicembre in cui si configura la zona arancione con il divieto di spostamento da un Comune all’altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessita’ e la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. In particolare l’ordinanza e’ molto chiara in merito a uno dei riti delle feste, sia per Natale che per Capodanno, l’abitudine di decine di migliaia di persone di tutte le eta’ di riversarsi nelle strade principali del proprio Comune per fare aperitivi con gli amici scambiandosi gli auguri e piccoli doni. Una tradizione degli ultimi anni che parte di solito di mattina con enormi e festosi assembramenti in tutti in centri urbani, dalle citta’ ai piccoli Comuni e contro cui l’ordinanza infligge uno stop assoluto con il divieto di vendita di qualsiasi bevanda anche non alcolica in strada dalle 11 del mattino in poi.

L'ordinanza

L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza che ho firmato oggi (n. 98 del 19/12/2020) sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: 1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ; 2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. 3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; ivi comprese le ville e i parchi comunali;

E ancora

4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali; di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C. 5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida” 6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti; nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3. Leggi anche: Il sindaco di Napoli non ci sta, sfida De Luca e apre tutto: “soffre di schizofrenia” Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo
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