Ancora un'ordinanza in Campania, altro che zona arancione. Nonostante il passaggio di colore c'è chi non si fida e vuole preservarsi. Ed ecco arrivare una nuova ordinanza, firmata nella tarda serata di ieri e in vigore già da questa mattina.
Il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli
Conferma, quindi, la chiusura dalle ore 8,30 di oggi sabato 5 dicembre e fino alle ore 6 di lunedì 7 dicembre dei viali del lungomare Trieste.
Nonché la chiusura dalle ore 17 alle ore 22 del sabato e della domenica di Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni.
Il passaggio nella zona arancione è, per il sindaco un ulteriore rischio che le persone tornino ad assembrarsi nelle tre aree individuate dal provvedimento, mentre l’ordinanza ribadisce che non è il momento di abbassare la guardia se il capoluogo (che nel mese di novembre ha registrato un’impennata importante di positivi) vuole tenersi lontano da una terza ondata.
Nuova ordinanza. La Campania debutta in zona arancione: cosa si può fare, tutte le regole
Un valzer di fasce dall’inizio della nuova mappa dell’Italia, che ha visto la terra di De Luca passare da gialla a direttamente rossa per poi retrocedere.
A breve il ministro Speranza firmerà il nuovo cambio di colore. Con la Campania altre 4 Regioni si sono guadagnate per così dire passaggi di “grado”.
Nuova ordinanza – Ma vediamo cosa cambierà per la terra di De Luca da domenica 6 dicembre
NUOVA ORDINANZA – ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto. Consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
NEGLI ALBERGHI
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.
Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
NUOVA ORDINANZA – COMMERCIO AL DETTAGLIO
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
SPESA IN UN COMUNE DIVERSO
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti.
Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito. Previa sempre autocertificazione.
MERCATINI DI NATALE
Rientrano tra le manifestazioni a carattere commerciale di natura fieristica e sono quindi vietate.
SPOSTAMENTI
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.
Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli già motivati sopra.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
NUOVA ORDINANZA – AUTOCERTIFICAZIONE
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Anche mediante autodichiarazione.
La veridicità delle autodichiarazioni
Oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
IN CASA
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
ASSISTERE UN PARENTE O UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI
L’assistenza è possibile perchè è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.
NUOVA ORDINANZA – ACCOMPAGNARE I FIGLI DAI NONNI
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.
Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro. Oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.
Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
PASSEGGIATE
Le passeggiate sono possibili dalle 5 alle 22.
ATTIVITA’ MOTORIE
E’ possibile svolgere attività motorie dalle 5 alle 22.
ACCESSO A PARCHI E GIARDINI
E’ possibile salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
MANIFESTAZIONI
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
MUSEI E CULTURA
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso.
PALESTRE, PISCINE E CENTRI TERMALI
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
SPORT DI CONTATTO
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
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