Nuova ordinanza, De Luca fa il suo dovere e mette tutti sugli attenti. Altro che Campania "zona gialla”, sembra tornare ai tempi di marzo e aprile.
La firma del governatore arriva nella tarda serata di ieri. Lo sceriffo non si dà per vinto e procede lungo la sua via.
L'Ordinanza n.89
firmata del Presidente Vincenzo De Luca, contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia da Covid-19. Si tratta della conferma delle misure adottate nelle settimane scorse sull'attività scolastica e sulla mobilità.
La nuova ordinanza punto per punto
Scuola
1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
Attività amministrativa
1.2. sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; Giunta Regionale della Campania
Jogging
1.3. limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati;
Spostamenti
1.4. per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Restano consentiti
Gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, formative - ove consentite dalle vigenti disposizioni - o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.
Rientro al proprio domicilio
E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).
Autocertificazione
La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
Trasporto pubblico
2. Si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020.
E’ inoltre confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali. In modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. E comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio.
Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione. Salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto
Di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento. Ovvero a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
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