In arrivo contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti. Lo prevede il decreto Rilancio, ma il beneficio non sarà per tutti: ne saranno esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 nonché i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal decreto Cura Italia. Potranno fruire del contributo le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Per accedere al beneficio i contribuenti dovranno presentare un’apposita istanza, anche tramite intermediario, entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico. Il contributo viene corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.
Una delle disposizioni contenute nel decreto Rilancio, in dirittura di attivo al prossimo Consiglio dei Ministri, riguarda l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti.
I benefici saranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e spetteranno sia agli esercenti attività di impresa, ma anche ai professionisti.
La norma, però, prevede anche delle esclusioni con un’indicazione criptica, quindi poco comprensibile.
Soggetti esclusi
La disposizione prevede espressamente che il contributo a fondo perduto non spetta in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020. Fin qui la previsione è chiara e non esistono dubbi di sorta.
Sono altresì esclusi i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).
La norma non è affatto chiara.
In alcuni casi sembra che i percettori delle predette indennità con riferimento al mese di marzo, abbiano di fatto perso il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto. Ad esempio, gli esercenti arti e professioni iscritti alla gestione separata INPS che hanno già percepito con riferimento al mese di marzo dell’anno 2020, l’indennità di 600 euro, hanno diritto ad ottenere automaticamente lo stesso importo, con riferimento al successivo mese di aprile. Tale circostanza dovrebbe impedire, quindi, di fruire del contributo a fondo perduto.
La medesima limitazione non riguarda, invece, gli artigiani e commercianti, che hanno beneficiato del bonus di 600 euro, in virtù dell’art. 28 del decreto Cura Italia. Tale disposizione, infatti, non è indicata tra le cause di esclusione, che impediscono di fruire del contributo a fondo perduto. Anche in questo caso, è previsto un automatismo per l’ottenimento del contributo, pari a 600 euro, relativo al mese di aprile. Tuttavia, diversamente dai professionisti iscritti alla gestione separata, la percezione del bonus di 600 euro non impedisce la percezione del nuovo contributo a fondo perduto.
Ulteriori limiti al contributo
Il decreto Rilancio riconosce la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto ai soggetti, imprese o professionisti, che non hanno superato, nell’anno 2019, ricavi o compensi di importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Anche in questo caso, il parametro scelto dal legislatore è costituito dal fatturato. Se si è verificata una riduzione di almeno 2/3, nel mese di aprile, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il contribuente può fruire del contributo a fondo perduto. A tal proposito la disposizione puntualizza la necessità di fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Il meccanismo applicativo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le persone fisiche hanno diritto alla percezione di un contributo minimo di 1.000 euro, invece per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.
Istanza entro 60 giorni
I contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, anche tramite intermediario.
La presentazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico.