gianluca festa

Nessun annullamento delle intercettazioni. I motivi dei ricorsi presentati dai legali di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, sono stati dichiarati inammissibili in quanto “generici”. Inoltre, sono state annullate senza rinvio le ipotesi di reato di depistaggio, corruzione per atti contrari ai doveri, induzione indebita e rivelazione del segreto d’ufficio. Questi sono alcuni degli elementi contenuti nelle due sentenze che esplicitano le motivazioni dei giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, presieduta dal giudice Gaetano De Amicis e relatore Ersilia Calvanese. Le sentenze hanno portato, il 18 settembre, alla scarcerazione dell’ex sindaco.

I Principi della Prima Sentenza

Nella prima sentenza, che riguarda sia la misura cautelare emessa il 18 aprile sia la successiva decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, sono stati ritenuti “generici” i motivi legati alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni, anche quelle presentate in fase successiva. I giudici hanno anche superato la questione legata al decreto di autorizzazione del settembre 2023, ritenuto vizioso. Infatti, oltre alla richiesta del pm datata 31 agosto, nel decreto del Gip si faceva riferimento alla data odierna, cioè settembre.

Nella prima ordinanza, i giudici hanno escluso la gravità indiziaria, ritenendo che non vi fosse un nesso sostanziale tra l’ufficio e le indagini, e quindi non era dimostrato il depistaggio. È stato confermato il compendio indiziario sulla falsità ideologica, ossia il ruolo di “regista” di Festa negli atti amministrativi. Tuttavia, tre capi d'imputazione contestati a Festa sono stati annullati per carenza motivazionale. Il primo riguardava l’induzione indebita per il finanziamento ad Eurochocolate; nei due casi contestati, non è stato motivato il “sinallagma corruttivo” nel secondo caso, come eccepito dalla difesa.

I Principi della Seconda Sentenza

Nella seconda sentenza, Gianluca Festa è stato scarcerato dai giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione in quanto sono state ritenute insussistenti le esigenze cautelari, non per l’inutilizzabilità delle intercettazioni. I giudici hanno precisato che “tutti i motivi devono ritenersi generici”. Questo è un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso per cassazione, dove è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne anche l’incidenza sul compendio indiziario già valutato, in modo da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato.

Questa decisione rappresenta un'importante fase nel complesso iter giudiziario che coinvolge l'ex sindaco, mentre l'attenzione si sposta ora sulla prosecuzione delle indagini e sulle implicazioni legali future.

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