Per l’assegno unico con il reddito di cittadinanza arrivano delle novità dall’Inps e che riguardano gli arretrati per i quali non è prevista più alcuna scadenza. L’Istituto ha comunicato con il messaggio numero 2537 del 22 giugno 2022 che salta, per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza che prendono anche l’assegno unico per i figli a carico, la scadenza del 30 giugno 2022 per ottenere gli arretrati a partire dal mese di marzo. Gli arretrati dell’assegno unico per i percettori del reddito di cittadinanza, ai quali il sostegno per i figli viene riconosciuto in automatico senza la necessità di presentare una domanda, sono quelli relativi al modello RdC - Com/Au da presentare. Resta tuttavia la scadenza del 30 giugno per le mensilità arretrate di assegno unico, per coloro che non rientrano tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Vediamo allora le istruzioni dell’Inps contenute nell’ultimo messaggio per assegno unico e reddito di cittadinanza con le quali rettifica precedenti disposizioni.

Assegno unico e reddito di cittadinanza: arretrati anche dopo scadenza 30 giugno

Nessuna scadenza per gli arretrati dell’assegno unico dei percettori del reddito di cittadinanza e si va così oltre il 30 giugno 2022. Come ricorda l’Inps nel recente messaggio numero 2537 del 22 giugno, l’articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, che ha istituito l’assegno unico a partire dal 1° marzo 2022, prevede la corresponsione d’ufficio del sussidio in favore dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. Con la circolare numero 53 del 28 aprile 2022 l’Inps aveva illustrato le modalità di percezione dell’assegno unico con il reddito di cittadinanza chiarendo la necessità di presentazione del modello Rdc – Com/AU nei casi in cui per riconoscere l’integrazione RdC/AU o le maggiorazioni relative, l’Istituto non fosse in possesso delle informazioni necessarie per il giusto calcolo degli importi. Con un successivo messaggio, il numero 2261 del 30 maggio 2022, è stato poi comunicato il rilascio del modello Rdc – Com/AU e l’Inps ha anche fornito le istruzioni per la compilazione dello stesso. L’Inps al paragrafo 5 dello stesso messaggio, come ricorda nell’ultima comunicazione di rettifica, aveva precisato che il suddetto modello permetteva il riconoscimento degli arretrati se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento a decorrere dal mese di marzo. Questa viene quindi rettificata dal momento che per il riconoscimento degli arretrati dell’assegno unico l’importante è che vi sia una domanda di reddito di cittadinanza nel mese di marzo. Tutti coloro che non sono beneficiari del reddito di cittadinanza, ma che hanno diritto all’assegno unico e ancora non hanno inoltrato la domanda all’Inps, devono provvedere entro il 30 giugno 2022 se vogliono ottenere le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022. Se le domande di assegno unico vengono inoltrate dal 1° luglio si perdono le precedenti mensilità e il sostegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza all’Inps.

Assegno unico e reddito di cittadinanza: rettifica dell’Inps sulla scadenza

La rettifica dell’Inps sulla scadenza per la presentazione del modello Rdc – Com/AU arriva, come specifica lo stesso Istituto, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La rettifica deriva dal fatto che la funzione del modello Rdc – Com/AU è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione dell’assegno unico sul reddito di cittadinanza e non quello di domanda di accesso al trattamento. Se si è percettori del reddito di cittadinanza, e si ha anche diritto all’assegno unico, il diritto all’integrazione RdC/AU è già garantito. Pertanto, conclude l’Inps nel messaggio del 22 giugno su assegno unico e reddito di cittadinanza che alleghiamo di seguito in Pdf, che lo stesso Istituto “procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello Rdc – Com/AU, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.” Fonte: Money Seguici sul nostro canale Youtube 41esimoparallelo Segui il nostro canale Google News 41esimoparallelo Attiva le notifiche su 41esimoparallelo.it
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