Quando pagare Imu
L'acconto dell'Imu va pagato entro il 16 giugno prossimo. E' necessario fare molta attenzione alle scadenze ed ai termini di pagamento che i singoli Comuni hanno deciso di introdurre, perché quello che potrebbe sembrare un aiuto in questa fase post emergenza coronavirus, potrebbe portare ad avere molti problemi nei mesi a venire.
I comuni avrebbero deciso di introdurre alcuni differimenti dei termini di pagamento dell'acconto
Imu, appoggiandosi su uno schema che l'Ifel avrebbe messo a disposizione. Questo era avvenuto con una propria nota lo scorso 21 maggio. L'Ifel prospettava l'opportunità di rinviare il pagamento dell'
Imu di qualche mese, per dare una mano concreta ai contribuenti che hanno patito maggiormente i danni dell'emergenza e del lockdown. Ma soprattutto per dare una mano a quelle aziende che starebbero subendo un pesante calo del fatturato e i lavoratori che stanno perdendo il lavoro.
Cosa spetta al Comune e cosa va allo Stato
L'
Imu è costituito da due quote: la prima, quella maggioritaria, spetta al Comune; la seconda, relativa all’aliquota di base (7,6 per mille) dei fabbricati del gruppo catastale D, spetta allo Stato.
Dopo queste premesse, facendo riferimento ai provvedimenti comunali che sono stati già adottati o che sono in corso di adozione, è necessario fare due importanti distinzioni:
- I Comuni che hanno seguito lo schema proposto dall’IFEL, si sono limitati a disporre nuovi termini per il pagamento dell’Imu tout court. Quindi senza alcun espresso riferimento alla quota comunale ed alla quota statale. Secondo l’orientamento ministeriale, questo aspetto deve essere invece puntualizzato, così da far valere il più limitato perimetro di azione che risulterebbe concesso alla potestà comunale. In tal caso, è sufficiente un comunicato sul sito istituzionale del Comune che evidenzi che i nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale, per quanto precisato nella risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020. La sufficienza del comunicato deriva da una considerazione essenziale: l’aver fissato, ad esempio, al 30 settembre la scadenza di pagamento per i contribuenti che certificano situazioni di disagio economico causato dalla situazione emergenziale, senza applicazione di sanzioni ed interessi, non comporta una moratoria generalizzata, ma è la diretta conseguenza della facoltà, pur limitata alla quota comunale dell’Imu, di differimento termini recata dal co.777 della legge n. 160/2019;
- Se il provvedimento di differimento contiene in modo esplicito il differimento del pagamento dell’Imu relativa ai fabbricati D di pertinenza statale, il Comune può procedere alla revoca parziale del provvedimento, che potrà essere disposta con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni (anche se il bilancio 2020 fosse stato già approvato). La revoca parziale, debitamente e tempestivamente pubblicizzata, anche con riferimento al termine ordinario del 16 giugno, risponde ad un criterio di autotutela che il Comune può adottare per evitare ipotesi di comportamento irregolare.
La decisione di comportarsi in questo modo permette di garantire in modo ordinato l'esercizio dell'autonomia comunale, ma anche di assicurare la migliore comunicazione per garantire la conoscenza degli atti adottati dal Comune e, al contempo, la sopravvenuta posizione ministeriale.
Imu: scadenza di giugno e codici tributo da usare
La scadenza della prima rata dell'
Imu si sta avvicinando e a questo punto sorge il problema dei codici tributo da utilizzare per il pagamento tramite il modello F24. Questi codici tributo rimangono uguali a quelli utilizzati fino ad oggi con la vecchia
Imu.
Per poter effettuare il pagamento della
prima rata Imu 2020 non è necessario conoscere le disposizioni comunali aggiornate sulle aliquote applicabili. L’acconto 2020 dovuto si calcola, infatti, sulla base dell'importo dovuto nel 2019 a titolo sia di
Imu che di Tasi, così come disposto dalla legge n.160/2019, art. 1, comma 762. In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Cosa succede se si ritarda nel pagamento
Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”. L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:
- il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta. L'importo è pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Le sanzioni
Il Comune può aver regolato in modo più favorevole al contribuente le misure delle sanzioni sopra indicate. Ha il potere di disporre anche misure attenuanti nell’ipotesi di adempimenti tardivi. Rimane anche ferma la possibilità di regolamentare il ravvedimento “frazionato”, applicabile solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, senza intervento regolamentare. Infine, gli interessi dovuti sono pari a quelli legali. Questi oggi sono fissati al 0,05% su base annua. Si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta. Fonte: Trendonline
Leggi anche:
Nuova tassa sul contante, preso di mira prelievo bancomat.
Metti like alla pagina
41esimoparallelo e iscriviti al gruppo
41esimoparallelo