Assegni familiari, cambia tutto: le novità di luglio
Sono in vigore dal 1° luglio i nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni del nucleo familiare (ANF), che da inizio luglio 2020 e fino al 30 giugno del 2021, saranno maggiorati rispetto allo scorso anno per famiglie con figli. Gli importi ANF aggiornati sono stati indicati nella circolare Inps numero 60 del 21 maggio 2020 redatta sulla scorta della variazione dei prezzi al consumo che ogni anno l’Istat elabora. In allegato, la stessa circolare mette a disposizione dei beneficiari anche le nuove tabelle con indicazione degli importi aggiornati.
Assegni familiari 2020, le nuove tabelle
Gli importi degli ANF in vigore dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare (POTETE SCARICARE LE NUOVE TABELLE 2020 QUI). Si va dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, fino alla tabella 21D dedicata ai nuclei monoparentali (in cui il richiedente è inabile) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote. Ricordiamo che l’assegno familiare (ex DPR n.797/1955) nasce come prestazione che veniva corrisposto come importo fisso per ciascun familiare a carico. Oggi invece il calcolo prende in considerazione la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo prodotto nell’anno precedente a quello di erogazione della misura. Dunque sono previste prestazioni inversamente proporzionali al reddito. Le fasce prevedono condizioni più favorevoli per i nuclei monogenitoriali o per famiglie con disabili nel nucleo.Assegni familiari, componenti nucleo familiare
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
- il coniuge che risulti essere di fatto e legalmente separato;
- colui che ha abbandonato la propria famiglia o che risulta sciolto dall’unione civile;
- il coniuge e i figli (o gli equiparati) del cittadino straniero che non risultano residenti in Italia;
- i figli maggiorenni abili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.