De Luca nei Guai? Potrebbe ed ora si attende il responso della Corte Costituzionale. Vediamo di cosa si tratta. Stando a quanto ci perviene (come riportato da Anteprima24), sarebbe in corso un ricorso nei confronti del presidente della Regione Campania.
Il ricorso
Riguarda l' “ex articolo 127 della Costituzione”. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto ricorso contro il Presidente della Giunta regionale della Campania De Luca. Oggetto: “dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 6 della legge della regione Campania n. 35 del 3 agosto 2020 per contrasto con l’articolo 117”.
La decisione
E' stata presa in sede di Consiglio dei Ministri del 30 settembre; la formalizzazione è del 1 ottobre e l’atto è stato pubblicato sul Burc 202 del 19 ottobre.
Il ricorso alla Corte Costituzionale
A firma dell’avvocato dello Stato Francesco Sclafani, struttura il tentativo di affermazione della presunta illegittimità costituzionale “degli articoli 1.2.3.4.5.6 della legge della regione Campania numero 35 del 3 agosto 2020 per violazione dell’articolo 117”.
“La legge regionale affida il servizio di psicologia di base di nuova istituzione ad uno psicologo in ‘rapporto convenzionale’ con il Servizio Sanitario Nazionale. Laddove, invece, la normativa statale prevede, infatti, un rapporto di convenzione unicamente per le figure del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta”.
E Ancora: “I rapporti delle pubbliche amministrazioni con i professionisti sono regolati da norme speciali valide sull’intero territorio nazionale. E non possono essere istituite da una legge regionale nuove tipologie di rapporti convenzionali con il SSN per garantire un’attività ordinaria, in assenza di norme statali di riferimento. I professionisti che operano in convenzione con il SSN sono esclusivamente il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali”.
Nel merito, si legge:
“La legge regionale istituisce il servizio di psicologia di base e la figura dello psicologo delle cure primarie o psicologo di base. E Disciplinando così le finalità, i compiti, l’organizzazione delle attività. Inoltre verifica e monitoraggio dell’assistenza prestata, l’istituzione di uno specifico organismo indipendente con funzioni di Osservatorio, nonché le risorse finanziarie per la sua attuazione”.
Punto per punto:
“L’articolo 1 prevede che la Regione istituisca a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19 ‘il servizio di psicologo di base svolto, ai sensi del comma 3, da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale’.
Mentre il 2 disciplina i compiti attribuiti allo psicologo di base al fine di garantire la riduzione del rischio di disagio psichico, la prevenzione dei disturbi psicologici e la promozione della salute.
Il 3 istituisce gli elenchi degli psicologi di base individuando, al comma 2, i relativi requisiti di iscrizione.
Tra cui ‘assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale. Oltre all' attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell’esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie’).
L’articolo 4 disciplina l’organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base.
Il 5 detta disposizioni sull’attività di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell’assistenza psicologica da parte dei competenti organi del servizio sanitario nazionale.
Il 6 prevede l’istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio per controllo, programmazione e indirizzo delle attività svolte dallo psicologo di base”.
Per i ricorrenti:
“L’articolo 1 laddove istituisce nuovi rapporti di lavoro in convenzione con il SSN in assenza di una previsione statale e gli articoli 2.3.4.5.6 della stessa legge laddove si riferiscono agli psicologi di base in ‘rapporto convenzionale’ con il SSN, sono in contrasto con l’articolo 8 del decreto legislativo 502 del 1992. E violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117 della Costituzione”.
Infine “risulta violato anche l’articolo 3 della Costituzione in quanto il precetto costituzionale di eguaglianza impone di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti in questione, volte ad assicurare la massima efficienza e funzionalità operativa del Servizio Nazionale per la tutela della salute di tutti”.(Anteprima24)
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