Festa scudetto a Napoli, Manfredi firma l'ordinanza: “No a bibite e fuochi d'artificio”
FESTA SCUDETTO A NAPOLI. Ci siamo, Napoli si prepara a festeggiare il tanto atteso scudetto. Si prevedono milioni e milioni di persone e non solo napoletane. Stando infatti a quanto perviene sembra che anche gli hotel in città registrano il tutto esaurito nonostante i prezzi esorbitanti.
Festa scudetto a Napoli - L'ordinanza di Manfredi
Divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli nonché di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 (a valle dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio Serie A Napoli-Salernitana)
Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 a valle dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio di Serie A Napoli – Salernitana il:
- divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023
- Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.
DISPONE che la presente ordinanza:
1. Venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. Sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
3. Sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
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