Spese universitarie detraibili nel modello 730/2020

Anche quest’anno i contribuenti potranno portare in detrazione le spese universitarie sul 730. La legge consente di portare in detrazione le spese sostenute nel 2019 per la frequentazione dell’Università, sia pubblica che privata, anche per gli studenti fuori corso. Il recupero sulle imposte in dichiarazione dei redditi è del 19% con limiti prefissati in base alla tipologia di corsi e alla zona geografica.

Limiti di spesa detraibili

Il limite massimo di spesa detraibile per le università è stabilito per quest’anno dal decreto MIUR del 19 dicembre 2019. Le cifre più alte per cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% riguardano i percorsi di studi di ambito medico di università private che si trovano al Nord. Il limite previsto è pari a 3.700 euro.
Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro
Per i corsi post laurea (dottorato, corsi di specializzazione e master) il limite massimo di spesa è di 3.700 euro per il Nord, 2.900 per il Centro e 1.800 per Sud e isole. A tali cifre bisognerà aggiungere anche la tassa regionale per il diritto allo studio che è variabile. All’interno della dichiarazione dei redditi, bisognerà compilare i righi da E8 a E10 della sezione I, utilizzando il codice 13.  

Le spese universitarie detraibili

Ma quali sono le spese universitarie detraibili? Di seguito forniamo un elenco delle spese che possono essere portate in detrazione, così come specificato dall’art. 15 del TUIR:
  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione.
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del D.
    P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per:
  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • Test di ammissione a corsi di laurea.
 

Nessuna detrazione per alcuni

Si parla dei contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”; poi anche per le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola. Fonte: Investireoggi Leggi anche: Nuova tassa sul contante, preso di mira prelievo bancomat. Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo
Tortoreto in lacrime per Renato Di Remigio: addio a un giovane papà
Cassa integrazione: quando arriva il sussidio Covid? Cosa sta accadendo.