Reddito di cittadinanza: ecco chi non riceverà i soldi di luglio
In arrivo i pagamenti di luglio per i cittadini italiani che hanno richiesto il reddito di cittadinanza, approvato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in merito alle Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Ma solo alcuni dei migliaia di beneficiari potranno ricevere i pagamenti del reddito di cittadinanza entro la prima metà di luglio. Infatti, le domande pervenute entro il 30 giugno 2020, potranno ricevere il primo beneficio economico già nella prima metà di luglio. Solitamente l’INPS accoglie la domanda inviata entro il 15 del mese successivo, dopodiché invia tutte le indicazioni per il pagamento a Poste Italiane. Non sarà così per tutti coloro che hanno inviato la richiesta soltanto nel mese di luglio. Questi purtroppo dovranno ancora aspettare alcune settimane prima di ricevere i soldi derivati dal beneficio del RdC. Ecco nel dettaglio chi potrà ricevere prima il reddito di cittadinanza e come fare richiesta all’INPS per poterne usufruire.
Reddito di cittadinanza: cos’è
Innanzitutto occorre definire cos’è il reddito di cittadinanza e a chi è rivolto. L’INPS ha definito il reddito di cittadinanza, anche nominato RdC, come: Una misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza è stato infatti introdotto in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n.4, in materia delle Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Inoltre nei casi in cui tutti i componenti del nucleo familiare che richiede di poter usufruire del sostegno economico, abbiano un’età pari o maggiori di 67 anni, non si parlerà di reddito di cittadinanza, bensì di Pensione di Cittadinanza. Il beneficio sarà erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, definita Carta Reddito di cittadinanza, a seguito di una Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID) e dalla sottoscrizione del Patto per il lavoro, da parte dei componenti del nucleo familiare che ha richiesto il beneficio. Una volta ricevuta l’approvazione della domanda per l’accesso al reddito di cittadinanza, il nucleo familiare potrà ricevere per la prima volta il sostegno economico. Quando? Dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. Tuttavia, sarà possibile per il cittadino italiano che ha goduto del beneficio, ripresentare nuovamente la domanda per poterne usufruire di nuovo.A chi è rivolto e come funziona il reddito di cittadinanza
Secondo quanto disposto all’INPS, il sostegno previsto dal reddito di cittadinanza è rivolto a tutti quei nuclei familiari in difficoltà. Devono avere specifici requisiti, sia economici che di residenza e di cittadinanza. Infatti, per poter accedere al reddito di cittadinanza, è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti specificati dal decreto-legge non solo al momento della presentazione della domanda ma anche per tutta la durata del beneficio. Il valore del reddito di cittadinanza è definito sulla base della somma della Quota A che rappresenta una componente a integrazione del reddito familiare. E anche della Quota B ovvero di un contributo per l’affitto o per il mutuo.I requisiti di cittadinanza per poter accedere
Il contribuente che intende fare richiesta per l’accesso al reddito di cittadinanza dovrà rispettare vari requisiti fondamentali. Tra questi, quello di cittadinanza e residenza prevede che il richiedente del sostegno economico possa essere cittadino italiano o dell’Unione Europea. O ancora un cittadino di un altro paese ma titolare di regolare permesso di soggiorno UE di lungo periodo, o di diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea. Un secondo aspetto fondamentale è che il cittadino per poter usufruire del reddito di cittadinanza, dovrà essere necessariamente residente in Italia da almeno dieci anni. O megliogli ultimi due anni con residenza esclusivamente italiana. Inoltre è specificato che il cittadino che richiede il beneficio non deve essere in alcun modo soggetto a misura cautelare personale. Oppure condannato in via definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, da almeno dieci anni dal giorno in cui presenta la richiesta per usufruire del reddito di cittadinanza.I requisiti economici per usufruire del beneficio
Una volta definiti i requisiti di cittadinanza e di residenza, il decreto-legge del 28 gennaio 2019, n.4, ha fornito ulteriori indicazioni anche in merito ai requisiti economici a cui dovrà rispondere il potenziale beneficiario del reddito di cittadinanza. Affinché possa essere fatta richiesta del sostegno economico, il nucleo familiare dovrà essere caratterizzato da: ISEE in corso di validità necessariamente inferiore ai 9.360 euro; un patrimonio mobiliare non superiore ai 6.000 euro quando il nucleo familiare è composto da un solo componente, 8.000 euro per i nuclei con due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti. Alle seguenti cifre, sarà calcolato un aumento di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo, di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.Inoltre congiuntamente ai due requisiti elencati, il richiedente dovrà avere anche un patrimonio immobiliare in Italia e all’esterno necessariamente non superiore ai 30.000 euro. A tal proposito occorre specificare che non viene considerata la casa di abitazione del nucleo familiare.
Inoltre, il decreto legge specifica che per poter usufruire del reddito di cittadinanza, è necessario che nessun componente del nucleo familiare sia proprietario di: autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda di accesso al reddito di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti la domanda; o titolari di navi e imbarcazioni da diporto espressi all’interno dell’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.