Cosa fare se si sbaglia la domanda per l’assegno unico e ci si accorge solamente dopo averla inoltrata? Entrando nella propria area riservata sul sito dell’INPS, è possibile seguire la procedura per modificare le informazioni inserite in modo errato. Vediamo nel seguente articolo tutti i passaggi da compiere.

Assegno unico: cosa fare se si sbaglia la domanda

Una volta entrati nell’area riservata del portale INPS, selezionando il campo “Evidenze” è possibile visualizzare una panoramica delle eventuali anomalie o incompletezze che bloccano la domanda inviata per ottenere l’assegno unico. Nel testo del messaggio INPS n. 1962 del 9 maggio 2022 si legge: In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell’istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e selezionando il tab “Evidenze”.

Assegno unico: come modificare la domanda

Per modificare la domanda per l’assegno unico è necessario selezionare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” all’interno della propria area riservata. Sarà sufficiente poi cliccare su “Modifica” per intervenire sui dati errati. Nel dettaglio, è possibile intervenire sui seguenti elementi:
  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • diritto alle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione su frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche sull’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • variazioni sulle modalità di pagamento scelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Fonte: I-dome Seguici sul nostro canale Youtube 41esimoparallelo Segui il nostro canale Google News 41esimoparallelo Attiva le notifiche su 41esimoparallelo.it
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