Reddito di cittadinanza pagamento agosto 2020, ecco quando arriva la ricarica
Quando arriverà la ricarica della carta del Reddito di cittadinanza per il mese di agosto? Consultando il calendario dei pagamenti che l’INPS eroga mensilmente a pensionati e percettori di vari benefici economici, sono moltissimi i pagamenti che saranno effettuati questo mese. Alcuni cittadini sono in attesa della disoccupazione Naspi, altri del bonus Renzi, altri ancora del bonus Bebé o il reddito e la pensione di cittadinanza.
Quando arriva il reddito di cittadinanza ad agosto 2020?
La ricarica del reddito di cittadinanza per chi già possiede la carta e percepisce il sussidio governativo avverrà il 27 agosto prossimo. O meglio raggiungerà i beneficiari a partire dal 27 agosto e nei giorni immediatamente successivi. Diversa la data di erogazione del pagamento per i contribuenti che per la prima volta riceveranno l’assegno mensile dell’ammortizzatore. Nello specifico, i cittadini che hanno inoltrato all’Ente previdenziale la richiesta del RdC ad agosto dovranno attendere il mese di settembre. A partire dal 15 settembre 2020 infatti Poste Italiane riceverà dall’INPS le carte elettroniche da distribuire ai fruitori che ne hanno diritto. Sulla card del reddito di cittadinanza il contribuente che riceve il sussidio per la prima volta troverà già l’accredito della prima mensilità.Reddito di cittadinanza: aumento fino a 1000 euro se si riceve questo sms dall’Inps. Ecco a chi spetta
Reddito di cittadinanza: possibile aumento dell’importo per COVID-19 sulla base di un sms che INPS ha inviato e sta inviando ai beneficiari del sussidio. Ma di cosa si tratta? Una novità, ma che a dirla tutta è stata introdotta con il decreto Rilancio e che permane con la sua conversione nella legge n.77/2020. Si tratta di un incremento del reddito di cittadinanza per COVID-19, ma che non spetta a tutti. Dipende infatti dalla presenza o meno nel nucleo familiare di persone che hanno diritto al bonus 600 o anche 1.000 euro per fare un esempio. Per il reddito di cittadinanza, dopo il malcontento creato dal decreto Cura Italia, si tratta di un grande passo avanti. I beneficiari infatti possono ottenere l’incremento fino al raggiungimento della cifra prevista per il bonus COVID-19 spettante al membro del nucleo familiare. Vediamo a chi spetta e cosa dice INPS nell’sms dal momento che tutti coloro i quali prendono il reddito di cittadinanza potrebbero averlo ricevuto o riceverlo a breve.Reddito di cittadinanza: aumento importo per COVID-19. Sms INPS
Prima di vedere nel dettaglio con il reddito di cittadinanza a chi spetta l’aumento dell’importo per COVID-19 cerchiamo di capire cosa dice l’sms di INPS. Molti beneficiari del reddito di cittadinanza, stando alle testimonianze, si sono visti arrivare un sms da INPS già al termine della scorsa settimana. Il messaggio dell’Istituto di previdenza recita quanto segue: “Gentile beneficiario del reddito di cittadinanza, se nel tuo nucleo familiare sono presenti lavoratori, anche autonomi, che hanno i requisiti per beneficiare delle indennità COVID-19, potresti aver diritto ad un incremento de tuo importo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.” Il riferimento per il nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza è la presenza nello stesso di un potenziale avente diritto ai bonus 600 euro, 1.000 euro o anche di 500 euro previsti dal decreto Rilancio ora convertito. Vediamo cosa dice la normativa.Reddito di cittadinanza: ecco a chi spetta l’incremento
Come si evince dall’sms INPS non a tutti coloro che prendono il reddito di cittadinanza spetta l’incremento dell’importo per COVID-19. Nel dettaglio spetta se nel nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza è presente un lavoratore avente diritto ai bonus COVID-19 e quindi:- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ai soggetti lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Anche in somministrazione; operai agricoli;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (anche intermittenti);
- lavoratori domestici (articolo 85 del decreto Rilancio).