Si chiama Rem, reddito di emergenza
Il nuovo strumento, previsto dall’ultimissima bozza del decreto Rilancio, che prova a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non coperti dagli attuali sussidi. Il Rem oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; le domande possono essere presentate all’Inps entro giugno. Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare riconosciuto. Ecco nel dettaglio la nuova misura.
Chi ne può beneficiare
Per ottenere il Rem bisogna possedere, cumulativamente: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro, e Isee inferiore a 15mila euro.
Quanto spetta
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Domanda e procedura per l’erogazione
Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. I modelli saranno predisposti da Inps. Il Rem infatti è riconosciuto ed erogato dall’Inps. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con Inps. Le richieste del Rem possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato.
I controlli
Per le verifiche del possesso dei requisiti Inps e Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare nelle modalità previste ai fini Isee. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
Divieti e incompatibilità
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre che coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto Cura Italia. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste; percettori di reddito di cittadinanza.(IlSole24Ore)
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