Per i professionisti il 1 luglio 2020 è una data da tenere a mente, perché dal primo giorno del prossimo mese scatta il credito d’imposta per le commissioni addebitate dalle Banche e dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos per i pagamenti attraverso carte di credito, carte di debito, carte prepagate e altri pagamenti elettronici. Tradotto, si tratta di un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per le spese, e il fine della misura è incentivare l’utilizzo della moneta elettronica.  

Bonus fiscale pari al 30%

I costi sostenuti dai professionisti (singoli e associati) e dalle imprese sulle transazioni tracciabili, quelle cioè con carte di credito, carte di debito e altri pagamenti elettronici, da mercoledì 1 luglio si trasformeranno in un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per spese bancarie. È quanto stabilisce il Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019), e si applica ai professionisti che nell’anno precedente abbiano realizzato ricavi o compensi fino a 400 mila euro, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l’esercizio dell’attività.  

Moneta elettronica

Il bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per le spese bancarie mira prorprio ad incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, e il credito d’imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese così come evidenziate dai soggetti gestori degli strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici (Pos). Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive per gli importi residui non ancora utilizzati in compensazione. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Come ottenere il credito di imposta

Per ottenere il credito dovrà essere inviata comunicazione, utilizzando il software predisposto dalla Agenzia delle Entrate, in cui andranno evidenziati sia il numero delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dagli operatori finanziari che mettono a disposizione il Pos. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 20 del mese successivo e il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo. Il testo della legge 157/2019  

Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici

Soppresse le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito 1) L’articolo 22, al comma 1, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-bis che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. A copertura del citato ampliamento oggettivo, stimato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).  

Commissioni

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi, dell'anno d'imposta precedente, rilevati dai beneficiari non superino i 400.000 euro. Ai sensi del comma 3 il credito è fruibile nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis. Il comma 4 specifica che il beneficio in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES. Fonte: Corriere Adriatico Leggi anche: Reddito di cittadinanza pagamento giugno 2020, manca poco. Ecco il calendario    Metti like alla pagina 41esimo parallelo e iscriviti al gruppo 41esimo parallelo  
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