Cassa integrazione 2020, ecco i fortunati che potranno prenderla
Oggi più che mai non si fa altro che parlare di cassa integrazione. Con il nuovo decreto n.52/2020 del 17 giugno, sono state definite nuove scadenze e nuove regole che vanno a modificare quelle previste dai decreti Cura Italia e Rilancio. Ecco come funziona e chi potrà ancora prenderla.
Cassa integrazione: cos’è
La cassa integrazione è intesa come un intervento di integrazione salariale che ha l’obiettivo di sostenere le imprese che non riescono a pagare i propri lavoratori durante i periodi di sospensione o di riduzione della propria attività lavorativa. L’ordinamento italiano ha così previsto un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori subordinati, che hanno un’anzianità di lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda.
La durata massima generale della cassa integrazione è di 24 mesi, i quali possono essere anche continuativi, a partire dall’ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale. In merito all’importo della cassa integrazione, l’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto percepire se avesse continuato a lavorare. Tale indennità prevede tuttavia un importo massimo mensile pari a 998,18 euro per i lavoratori che percepiscono una retribuzione fino a 2.159,48 euro; mentre per retribuzioni superiori, è stabilita un’indennità di 1.199,72 euro lordi.
L’importo della cassa integrazione comprende anche eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Occorre specificare che la cassa integrazione è sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%, per cui è al netto dei contributi.
Come funziona la cassa integrazione
Solitamente la cassa integrazione deve essere concessa dalla Regione, o dalla provincia autonoma, nel caso in cui la domanda proviene da aziende produttive situate in un’unica Regione. Mentre, nella situazione in cui la domanda di cassa integrazione proviene da aziende plurilocalizzate, dunque, con attività produttive presenti sull’intero territorio nazionale, l’indennità deve essere concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre la cassa integrazione potrà essere cumulabile con eventuali compensi che il lavoratore ha ottenuto attraverso lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, con un limite complessivo di 3.000 euro.
A chi spetta la cassa integrazione
Nell’ordinamento italiano è prevista una distinzione tra: cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e cassa integrazione in deroga (CIGD). Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 sono stati definiti i criteri per la concessione della cassa integrazione. Tra questi è specificato che tale sostegno può essere erogato ai lavoratori subordinati, le cui imprese abbiano utilizzato già tutti gli strumenti ordinari, quali ferie, permessi e banca ore. Questo beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che si ritrovano a dover prestare il proprio lavoro con un orario ridotto, a causa di situazioni aziendali non imputabili ne all’imprenditore ne ai lavoratori.
A chi spetta la cassa integrazione COVID-19
Per fronteggiare l’emergenza provocata dall’arrivo del Coronavirus, sono stati introdotti diversi interventi volti a sostenere i lavoratori italiani e le imprese nazionali. In particolare, per quanto riguarda la regolamentazione della cassa integrazione durante l’emergenza Coronavirus, i decreti Cura Italia e Rilancio hanno provveduto a modificare e introdurre nuove misure.
Tra le varie novità stabilite a partire dal 23 febbraio 2020, vi è anche la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo e l’impossibilità di effettuare nuovi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ma uno degli aspetti più discussi introdotto dai nuovi decreti è sicuramente quello della cassa integrazione, prevedendo infatti l’utilizzo esteso di quella ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
A proposito della cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nazionale, è stata approvata l’estensione dell’integrazione a tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla loro anzianità lavorativa e dalla tipologia contrattuale (ad eccezione dei tirocinanti e dei lavoratori in somministrazione). In un primo momento la CIGO è stata concessa per un periodo massimo di nove settimane, con la possibilità di richiederne ulteriori nove, di cui cinque fruibili entro il 31 agosto e le altre cinque tra il 1 settembre e il 31 ottobre.
Per quanto riguarda invece tutte le imprese che non hanno accesso ad alcun altro ammortizzatore, queste possono richiedere la cassa integrazione in deroga COVID-19. In questo caso la richiesta non deve essere indirizzata alla Regione ma alla sede territoriale INPS di competenza. L’INPS potrà erogare direttamente l’importo ai lavoratori, con la possibilità da parte dell’azienda di anticiparlo e chiedere poi il successivo conguaglio.
Nuove proroghe cassa integrazione
Il decreto legislativo n.52 del 17 giugno 2020 ha fornito nuove indicazioni e nuove urgenti misure in merito alla cassa integrazione. Infatti con la comunicazione del 17 giugno da parte dell’INPS, sono state fornite le prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, sul rilascio della domanda INPS di cassa integrazione in deroga, e sull’anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Così a partire dal 18 giugno 2020 è possibile presentare una nuova domanda di cassa integrazione in deroga e la domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dalle imprese con pagamento diretto.
Inoltre, in seguito al decreto del 17 giugno, tutti i datori di lavoro che hanno utilizzato per intero tutto il periodo che era stato concesso in precedenza con i decreti Cura Italia e Rilancio, ovvero con la durata massima di quattordici settimane, ora possono beneficiare di quattro ulteriori settimane anche per periodi che precedono il 1° settembre 2020. È specificato tuttavia che la durata massima complessiva dei trattamenti di cassa integrazione di deroga non potrà superare le diciotto settimane complessive.
Come fare domanda per la cassa integrazione
Generalmente la domanda per richiedere la cassa integrazione deve essere presentata entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Insieme alla domanda, deve essere allegato anche un verbale di accordo sindacale e un elenco dei lavoratori interessati. Nei casi in cui la domanda per la cassa integrazione viene presentata tardi, il trattamento decorre obbligatoriamente dall’inizio della settimana precedente alla data di presentazione della domanda.
Per presentare la domanda per la cassa integrazione, non occorre fare altro che accedere al portale INPS, nella sezione Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” bisogna poi accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Questa procedura è rivolta ai datori di lavoro già autorizzati dalla Regione ai trattamenti di cassa integrazione per le complessive nove settimane e che vogliono richiedere le ulteriori cinque settimane fino al 31 agosto 2020. Come espresso nella comunicazione del 17 giugno da parte dell’INPS, con il decreto legge n. 52 del 2020 è stato previsto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Le richieste devono essere inviate necessariamente entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I termini di consegna della domanda per la cassa integrazione sono dunque quelli del 17 luglio se quest’ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Invece per quanto riguarda le richieste di cassa integrazione che si riferiscono al periodo di sospensione o riduzione del lavoro nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, queste devono essere obbligatoriamente inviate entro il 15 luglio 2020.
I Pagamenti della cassa integrazione
In merito al pagamento della cassa integrazione sono previsti due metodi: il pagamento diretto al lavoratore, dove l’INPS si impegna a pagare l’80% dello stipendio del dipendente in maniera diretta; o il pagamento a conguaglio, in cui l’azienda corrisponde ai lavoratori l’importo della cassa integrazione, per poi richiedere il conguaglio all’INPS.
Per il pagamento diretto al lavoratore, l'azienda deve presentare online all'INPS il modello IG/Str/Aut (cod. SR41). In questo caso, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipo di pagamento dell’importo previsto per la cassa integrazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Invece per il pagamento a conguaglio, è opportuno fare riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo 148/2015, in cui è specificato che il conguaglio o la richiesta di rimborso corrisposte ai lavoratori da parte dell’azienda, devono essere effettuate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso. Fonte: Trend Online Leggi anche Cassa integrazione: possibile proroga fino a dicembre, ma non per tutti. Le novità Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo