BONUS 200 EURO. Il bonus 200 euro è in arrivo per i lavoratori che rispettano determinati requisiti. L’Inps, con la circolare 73 del 24 giugno 2022, ha confermato e integrato le prime istruzioni precedentemente fornite L’una tantum verrà erogato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti privati e pubblici nel cedolino paga di luglio. Beneficiari della misura sono gli occupati a cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro Il datore di lavoro, dopo l’erogazione del bonus, può procedere alla compensazione del creditoin sede di denuncia contributiva mensile. Il bonus viene riconosciuto dal datore di lavoro, ma a seguito della presentazione, da parte del lavoratore, di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022

L’indennità Bonus 200 euro

Spetta una sola volta e solo per un rapporto di lavoro o pensionistico, ovvero se si hanno due contratti di lavoro o si ha un impiego e si percepisce la pensione di reversibilità, spettano solo 200 euro per uno solo dei due trattamenti, entrambi validi ai fini dell’erogazione del bonus Come precisato con la circolare 73, possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, tutti i lavoratori, anche somministrati dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore È prevista l’erogazione del bonus anche per altre categorie di lavoratori, delegando l’INPS, dietro presentazione di istanza da parte del richiedente o d’ufficio L’indennità spetta anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale

Il bonus di 200 euro

Erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e spetta anche in assenza di retribuzione in quanto la stessa risulti azzerata a causa di “eventi tutelati quali, a titolo esemplificativo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o in caso di fruizione di congedi". Si ricorda che l'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro. A tal fine il lavoratore (privato) dovrà dichiarare nell'autocertificazione presentata al datore di lavoro di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. (Skytg24) Seguici sul nostro canale Youtube 41esimoparallelo Segui il nostro canale Google News 41esimoparallelo Attiva le notifiche su 41esimoparallelo.it
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