” che ha sostituito tutte le precedenti misure, come le detrazioni fiscali, che erano previste per sostenere i nuclei familiari con figli a carico.
A partire dal prossimo primo gennaio cambieranno gli importi dell'assegno, i limiti
Isee per accedere alla misura di sostegno e le modalità di erogazione.
Vediamo come cambieranno le cose con l'anno nuovo.
Nuovi limiti Isee e importi
Con l'inizio dell'anno nuovo partirà il primo riallineamento tri importi e limiti dell'assegno sulla base dell'aumento dei costi della vita rilevato dalle variazioni segnalate dall'Istat e che ad agosto scorso si attestava all'8,1%.
Secondo questi dati i nuovi valori Isee per poter ottenere l'importo pieno dovrebbe passare dagli attuali 15mila euro a 16.200 euro, mentre l'ultima soglia di Isee per poterlo richiedere dovrebbe essere 43.200 euro rispetto agli attuali 40mila euro.
Con l'adeguamento ai nuovi livelli di costo della vita, chi ha diritto all'importo pieno l'assegno unico dovrebbe ammontare a 189 euro al mese, con un aumento di 14 euro rispetto agli attuali 175. Per coloro i quali, invece, accedono alla misura con la soglia Isee più alta l'importo mensile dovrebbe essere di 54 euro rispetto ai precedenti 50.
Nuove modalità di erogazione
Chi nel 2022 ha già usufruito dell'assegno unico (si parla di circa 5,3 milioni le famiglie italiane ad averlo ricevuto tra marzo e giugno), l'anno prossimo non dovrà inviare nuovamente la domanda di assegno unico all'Inps che erogherà automaticamente il sussidio in relazione ai diritti. Il rinnovo automatico scatterà in assenza di cambiamenti delle condizioni economiche o familiari del richiedente (Isee ed età dei figli).
Si può richiedere l'Assegno se si è residenti all'estero?
Secondo la normativa comunitaria sono state poste delle interrogazioni sul fatto che l'assegno unico potesse essere riconosciuto anche ai residenti all'estero. L'Inps ha chiarito, in una nota, che i residenti al di fuori del nostro Paese sono esclusi tra i beneficiari della misura che spetta, invece, a chi lavora al di fuori dei nostri confini nazionali.
L'articolo 7 del regolamento comunitario n. 883/2004, intitolato "Abolizione delle clausole di residenza" dichiarare che
"le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice".
L'istituto previdenziale ha chiarito, però, che:
"La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004, sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE".
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