Ci siamo. Entra in vigore da oggi la nuova ordinanza in Campania, la numero 96, firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca il 10 dicembre scorso.
Questa, così come ribadito nella consueta diretta del venerdì del presidente, contiene ulteriori restrizioni e limitazioni atte a fermare il contagio da Covid-19.
"Non è il tempo di feste e festeggiamenti, Natale e Capodanno non esisteranno. Altrimenti avremo un ecatombe". Questo il monito del governatore riguardo la volontà di mettere in atto limitazioni più restrittive di quelle del governo.
L'ordinanza in Campania valevole a partire da oggi
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 12 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021:
Test e controlli in stazioni e aeroporto
1.1. è dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA); nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento; nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening;
1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
Rafforzato controllo delle forze dell'ordine
1.3. è fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo di cui al punto 1.1., al fine di rilevare eventuali arrivi o spostamenti in violazione delle vigenti disposizioni e dell’adozione dei provvedimenti consequenziali;
1.4. è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorchè ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
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