Per poter continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza dopo i consueti 18 mesi consecutivi, c'è bisogno di fare il rinnovo.

Questo avviene tramite presentazione di una domanda con il primo pagamento del nuovo periodo di fruizione che arriverà il mese successivo a quello di scadenza.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

RdC: come richiedere il rinnovo

Una volta che i 18 mesi di erogazione del Reddito di Cittadinanza sono giunti al termine, è possibile richiedere il rinnovo del sussidio, in seguito a un mese di sospensione. Una volta verificati i requisiti, il sussidio sarà erogato il mese successivo alla presentazione della domanda.

La procedura di presentazione delle domande di rinnovo e il modulo da utilizzare sono gli stessi che sono stati utilizzati per le nuove domande. Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento (Carta Rdc), altrimenti, se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare, sarà necessario ritirare una nuova Carta.

Il Sistema informativo dei Reddito di cittadinanza, nel ricevere le domande, distinguerà automaticamente quelle di rinnovo, Nel caso il richiedente abbia già beneficiato della misura negli ultimi 12 mesi, sarà re-indirizzato presso i Servizi Sociali del Comune/Ambito territoriale o presso il Centro per l’impiego per proseguire il percorso di inclusione sociale e/o di attivazione lavorativa.

Reddito di Cittadinanza 2022: chi può rinnovare

L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge. Si ricorda che l’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è presentato. L’ISEE corrente, invece, ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione. Questo salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizionalità riguardanti l’attività lavorativa, ai sensi della Legge n. 26/2019, in caso di rinnovo dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta, a pena di decadenza dal beneficio. Fonte: I-dome

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