De Luca e Draghi chiudono la Campania, cosa si può fare e cosa no. E' questo il rebus che attanaglia oramai la popolazione in balia dei nuovi contagi.
Quasi tutte le attività commerciali, come riportato anche da Salernonotizie, tranne quelle “essenziali”, restano chiuse e ci si sposta solo per motivi di lavoro, salute e emergenza. Ecco le regole e i divieti validi in queste zone.
De Luca - Fino al 27 marzo 2021
In area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
De Luca e Draghi - Dal 24 febbraio al 27 marzo 2021
Nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
De Luca e Draghi - Divieto di spostamento
Rimane valido sempre il divieto di spostamento tra regioni anche di diverso colore, tranne – di nuovo – per comprovate esigenze.
Come in tutte le regioni, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma e sono sempre valide le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5.
In caso di controlli, deve sempre essere mostrata o compilata al momento l’autocertificazione
Vengono chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole.
Sono aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, negozi di abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe funebri, distributori automatici.
Per quanto riguarda i centri commerciali
Le uniche attività aperte al loro interno sono i gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri negozi verranno chiusi.
I mercati possono vendere solo generi alimentari
Prevista anche la sospensione, esclusivamente in zona rossa, dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio
E' consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali
Sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
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