Il Reddito di Cittadinanza è compatibile col bonus 600 e 1.000 euro? Ecco tutte le risposte.
Reddito di cittadinanza: sì al bonus 600 euro e 1.000 euro ai beneficiari e a prevederlo è il decreto Rilancio varato dal Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio della giornata del 13 maggio. Inizialmente, nelle prime bozze del testo, si faceva riferimento solo al bonus di 600 euro che sarebbe toccato anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Ora nel decreto Rilancio il riferimento è anche al bonus di 600 euro che diventa da 1.000 euro per la mensilità afferente a maggio 2020.
Ovviamente, come vedremo nel corso della trattazione, ci sono anche casi di incompatibilità tra il bonus di 600 euro e 1.000 euro e il reddito di cittadinanzaper i beneficiari che lo percepiscono. Rimane tuttavia una grande novità dal momento che questo non era assolutamente previsto dal Cura Italia. Un’altra novità del decreto Rilancio è anche la sospensione della condizionalità per altri due mesi, come era accaduto con il decreto Cura Italia di marzo convertito nella legge n.27/2020, per chi prende il sussidio.
Vediamo ora come i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno ottenere il bonus 600 euro e di 1.000 euro che è, lo ricordiamo, a titolo integrativo.
Reddito di cittadinanza: sì al bonus 600 euro e 1.000 euro ai beneficiari
Reddito di cittadinanza: arriva il sì al bonus 600 euro e 1.000 euro anche per i beneficiari del sussidio, cosa fino a oggi non prevista dal Cura Italia e a stabilirlo è il nuovo decreto Rilancio approvato dal CdM. Il comma 12 dell’articolo 89 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) riferito al bonus 600 euro per qualcuno di 1.000 euro nel mese di maggio, recita testualmente:“Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità”Le mensilità a cui ci si riferisce sono quelle di aprile e maggio 2020. Il comma 12 prosegue:
“Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.”Dunque il bonus 600 euro, e di 1.000 euro per il mese di maggio, viene riconosciuto a titolo integrativo, vale a dire che chi ne avrà diritto potrà percepire la somma determinata:
- qualora il reddito di cittadinanza sia inferiore a 600 euro, dalla differenza tra 600 e l’importo del beneficio;
- qualora il bonus sia di 1000 euro dalla differenza tra 1.000 e la cifra del reddito di cittadinanza che è comunque sempre inferiore (il massimo infatti del sussidio è 780 euro).
Bonus 600 euro, 1.000 euro e reddito di cittadinanza: ecco per chi
Vediamo ora in merito al bonus 600 euro, 1000 euro e reddito di cittadinanza a chi è dedicato il comma 12 dell’articolo 89 del decreto Rilancio che abbiamo analizzato facendo riferimento ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8, e 10 dello stesso. Sappiamo che nel decreto Cura Italia il bonus 600 euro non era riservato ai percettori del reddito di cittadinanza laddove era chiaramente scritto nero su bianco all’articolo 31 (Incumulabilità tra indennità) che:“1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.”Cambio di rotta dunque dal momento che i commi sopra citati si riferiscono a potenziali beneficiari che siano:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativasecondo l’articolo 27 del Cura Italia (commi 1,2 e 3);
- ai soggetti lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28 Cura Italia) (comma 4 e 5);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 Cura Italia). Anche in somministrazione (commi 6 e 7);
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.