Ora è ufficiale, niente ordinanza a Napoli, il sindaco De Magistris fa dietrofront. In tarda serata arriva poi la revoca annunciata.
Il dietrofront di De Magistris
"In data odierna con ordinanza n. 652 il sindaco, nell'individuare alcune strade e piazze cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento, ha disposto, laddove le forze deputate all'ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, l'interdizione delle sopraindicate aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private", inizia il documento.
E ancora si legge
"Tenuto conto che tale ordinanza si giustificava per il fatto che alla Regione Campania e quindi alla citta' di Napoli, da domani e fino al 23 dicembre 2020, si sarebbero dovute applicare le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall'art. 1 del DPCM 3 dicembre 2020 e valide sull'intero territorio nazionale (cd. "zona gialla"), le quali non prevedono la chiusura delle attivita' produttive ne' il divieto di spostamento all'interno del Comune", prosegue il documento;
"considerato che con ordinanza n. 98 del 19/12/2020 il presidente della Regione Campania con decorrenza dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020 ha confermato su tutto il territorio regionale, tra l'altro, le misure vigenti alla data odierna di cui all'art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. "zona arancione");
ritenuto quindi il venir meno del presupposto di fatto che aveva reso necessaria l'emanazione dell'ordinanza sindacale n. 652 del 19/12/2020 e che pertanto si possa procedere alla revoca della stessa",
il sindaco ordina di "revocare l'ordinanza sindacale n. 652 del 19/12/2020 avente ad oggetto: 'Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento sul territorio cittadino'".
L'ordinanza di De Luca
Con l’ordinanza numero 98, la Regione applica tutte le restrizioni della zona arancione alla Campania, che secondo il governo da domani sarebbe dovuta diventare zona gialla.
L’ordinanza inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per tutta la giornata.
L’ordinanza conferma quindi tutti i punti del dpcm del 3 dicembre in cui si configura la zona arancione con il divieto di spostamento da un Comune all’altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessita’ e la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.
In particolare l’ordinanza e’ molto chiara in merito a uno dei riti delle feste, sia per Natale che per Capodanno, l’abitudine di decine di migliaia di persone di tutte le eta’ di riversarsi nelle strade principali del proprio Comune per fare aperitivi con gli amici scambiandosi gli auguri e piccoli doni. Una tradizione degli ultimi anni che parte di solito di mattina con enormi e festosi assembramenti in tutti in centri urbani, dalle citta’ ai piccoli Comuni e contro cui l’ordinanza infligge uno stop assoluto con il divieto di vendita di qualsiasi bevanda anche non alcolica in strada dalle 11 del mattino in poi.
L’Unità di Crisi della Regione Campania
Riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza che ho firmato oggi (n. 98 del 19/12/2020) sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.
Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:
1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;
2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.
3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; ivi comprese le ville e i parchi comunali;
4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali; di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C.
5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”
6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.
Scarica l’ordinanza
https://bit.ly/3asJnbZ
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