Il Decreto Ristori è stato approvato dal Consiglio dei Ministri: è ufficiale, quindi, il nuovo bonus da 1.000 euro erogato una tantum a quelle categorie di lavoratori svantaggiati dalle restrizioni introdotte dal Governo per arginare i contagi da COVID-19.
D’altronde, la crisi economica scaturita dalla seconda ondata da COVID-19 impone al Governo di ripensare a degli aiuti per dare ristoro a quelle categorie penalizzate dalle restrizioni introdotte. È vero che per evitare il collasso sanitario e tutelare il diritto alla salute vi era la necessità di prevedere ulteriori divieti. Ma d’altra parte è necessario tutelare quelle categorie che in questo periodo stanno pagando di tasca loro le conseguenze delle decisioni del Governo. E così è stato con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo Decreto Ristori. Nuova mensilità per il Reddito di Emergenza
Per chi non ha redditi verrà riconosciuta un’altra mensilità per il Reddito di Emergenza, mentre per le imprese penalizzate ecco il ritorno dei contributi a fondo perduto, così come pure del credito d’imposta per gli affitti. E nel frattempo sarà anche cancellata la seconda rata IMU.
Ma ad essere tutelati saranno anche quei lavoratori appartenenti ai settori più penalizzati dalla crisi, come quelli che sono stati costretti allo stop forzato causa le restrizioni introdotte dai DPCM approvati negli ultimi dieci giorni. Per questi il Decreto Ristori prevede l’arrivo di un’altra tranche di bonus una tantum. Strumento già adottato durante il primo lockdown.
Bonus 1.000 euro a novembre: ecco per chi
Il Decreto Ristori riconosce un’altra mensilità di bonus una tantum per coloro che ne hanno già usufruito nei mesi scorsi.
Come si legge nell’articolo 16 del provvedimento appena approvato dal Consiglio dei Ministri, spetta un bonus 1.000 euro in favore di coloro che hanno già beneficiato dell’indennità del cosiddetto Decreto Agosto. Ossia i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
Altre categorie
Spetta un’indennità di 1.000 euro anche a coloro che non hanno già beneficiato di bonus erogati per COVID-19 ma che rientrano in una delle seguenti categorie:
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso;
lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso;
lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Purché appartenenti ad uno dei seguenti settori: dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti. Lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questi soggetti, non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.
Bonus ai lavoratori del turismo
Spetta il bonus 1.000 euro anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo. E anche degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Altri bonus
Infine, spetta il bonus 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. I quali hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto. Il reddito non deve superare 50.000 euro. Questo bonus è erogato anche lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
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